Irripetibilità delle prestazioni eseguite a favore del convivente dopo la fine dell’unione di fatto
I doveri morali e sociali tra conviventi possono consistere in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica non solo nel corso del rapporto, ma anche dopo la sua cessazione. Le prestazioni eseguite in adempimento di tali doveri sono irripetibili se ricorrono i requisiti di proporzionalità, adeguatezza e spontaneità.
Così ha deciso la recente Cass. civ., ordinanza 2 gennaio 2025, n. 28.
In particolare, una donna, che aveva pagato le rette della casa di riposo dell’ex convivente, per un importo complessivo di circa centomila euro. La Corte d’Appello ha rigettato la relativa domanda di restituzione. L’assistenza verso l’ex-convivente infatti è stata qualificata come adempimento di doveri morali e sociali, che giustifica la soluti retentio dell’accipiens, in quanto proporzionato e adeguato alle condizioni economiche del solvens.