“La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 cod. ass. priv., quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore”.
Lo chiarisce la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 13885 del 25 maggio 2025.
La decisione interviene sulla domanda risarcitoria proposta dalla passeggera di un autobus di linea, caduta, all’interno del mezzo, a causa della brusca manovra di ripartenza del conducente. I giudici di merito accertavano la responsabilità del vettore, ai sensi dell’art. 1681 c.c., che condannano al risarcimento del danno c.d. micropermanente, liquidandolo secondo le tabelle in uso presso il Tribunale. La Corte accoglie il ricorso, quanto alla mancata applicazione dell’art. 139 cod. ass. (danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità), nonostante il danno fosse riconducibile alla circolazione stradale.

