Sulla validità degli accordi prematrimoniali
Un marito sottoscrive una dichiarazione, con cui riconosce che la moglie ha contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia, e al pagamento del mutuo per l’immobile a lui intestato, e che in caso di separazione le sarebbe stato debitore per circa 146mila euro. La moglie da parte sua rinuncia ad alcuni beni mobili a favore del marito (banca, mobili, saldo cc).
I due si separano, lei chiede al marito il pagamento della somma, lui rifiuta, invocando la nullità dell’accordo prematrimoniale. I giudici non gli danno retta. Gli accordi tra coniugi per regolare i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio sono validi, in quanto espressione di autonomia negoziale. Lo schema è quello della condizione sospensiva apposta al contratto.
Secondo i giudici di merito, l’obbligazione restitutoria assunta dal marito trova la sua ragion d’essere nel riequilibrio delle risorse economiche dopo la separazione, concordato dai coniugi, e non ha nulla a che fare con il dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio.
▹ La decisione è confermata dalla Cassazione, con la precisazione che: “Solo qualora il patto in viasta della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli”.
Sono superate le eccezioni relative alla mancata consegna della somma dalla moglie al marito (basta la disponibilità giuridica dell’importo mutuato), al diniego della restituzione di quanto prestato in adempimento di doveri morali-sociali o di doveri di solidarietà familiare (non si trattava dell’acquisto di beni primari), all’illiceità della condizione sospensiva (nessuna norma imperativa vieta di riconoscere l’esistenza di un debito, e subordinarla all’evento futuro e incerto della separazione), e alla possibile interferenza con la disciplina dell’assegno divorzile (alla quale la dichiarazione sottoscritta dai coniugi non faceva alcun riferimento).
Così si legge in Cass. 21 luglio 2025, n. 20415.

