Cass. sentenza n. 16113 del 16 giugno 2025

Non esiste un diritto all’adeguamento giudiziale della prestazione contrattuale divenuta eccessivamente onerosa.


Lo afferma la Cassazione, con la sentenza n. 16113 del 16 giugno 2025, in un caso relativo alla locazione di un negozio chiuso nel 2020 a causa delle misure di lockdown.

La Corte chiarisce che:
“Dalla normativa emergenziale non può farsi derivare l’esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica per effetto dell’incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche”.

Il potere di riduzione ad equità spetta solo nei contratti a titolo gratuito (art. 1468 c.c.).

Negli altri casi, la parte eccessivamente onerata ha diritto alla risoluzione del contratto.
Solo la controparte può esercitare un diritto potestativo di rettifica, mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio (artt. 1432, 1450, 1467 c.c.).
Una presa di posizione chiara su un nodo giuridico complesso: quello delle sopravvenienze contrattuali e dei rimedi ammessi in fase giudiziale.

Torna su